Il matrimonio, tema amplio che permea anche il campo giuridico ed economico, è oggetto di diverse considerazioni relative alla sua natura e alle varie forme di costituzione. Si tratta di un'istituzione in cui un uomo prende una donna in matrimonio, in matrimonio ducere, in modo che possa avere dei figli, scopo dell’unione.

Il matrimonio romano si differenziava essenzialmente da quello canonico e civile contemporaneo. Questo inizia e finisce con un atto solenne, quale la cessazione dell’unione con la dichiarazione legale qualora uno dei coniugi moriva. Quello romano era reale, res facti, ma non giuridico e la forma della sua conclusione non era significativa. In secondo luogo, la volontà degli sposi di vivere in matrimonio era un elemento obbligatorio non solo al momento della sua conclusione, ma per tutta la sua durata. Nel frattempo, il trasferimento della sposa nella casa del coniuge, ductio in domum mariti, significava un matrimonio che si stava compiendo, anche se il marito non era presente. Inoltre, la validità del matrimonio romano non dipendeva dalla sua conferma con un atto coniugale, essenziale per il diritto canonico, ma si ergeva sul consenso e sulla convivenza matrimoniale.

Al di là della sfera sessuale, marginale al vincolo matrimoniale, si parla di un’unione coniugale giuridicamente valida con lo iustum matrimonium ovvero matrimonio secondo il diritto, legittimo, in cui unico e vero elemento costitutivo del matrimonio stesso è l’affectio maritalis, il sentimento maritale, detto anche consensus (consenso). La Fayer (2016) definisce il matrimonio come un’unione monogamica per tutta la durata della loro esistenza, con lo scopo di formare una famiglia per la procreazione e l’educazione dei figli nati dalla loro unione, fondata su mutui rapporti di protezione e di assistenza; mentre Volterra (1948) come l'unione fra un uomo e una donna valido giuridicamente quando essi stabiliscono un rapporto coniugale con la volontà effettiva e fino a quando quest’ultima persiste, esiste a livello giuridico il matrimonium; ma quando la volontà anche di uno solo dei coniugi cessa, il matrimonio smette giuridicamente di esistere e il vincolo coniugale è giuridicamente disciolto.

Per concludere un matrimonio valido si attestano diversi prerequisiti obbligatori,1 anche se i presupposti variavano nel corso del tempo. Sono necessari: l’idoneità fisica essendo la procreazione il fine l’ultimo; l’età, le ragazze erano ritenute idonee tra i 12 e i 14 anni; l’assenza di un altro matrimonio, poiché quello romano era monogamico; il consenso dei futuri sposi ed anche del pater familias qualora gli sposi siano alieni iuris; l’assenza di parentela,2 sia che fosse ascendente, discendente fino al terzo grado e lo ius conubii.

I futuri sposi avrebbero dovuto prima di tutto essere uomini liberi e quindi possedere la capacità giuridica o civile matrimoniale, detta dai romani conubium/connubium (connubio). Gli schiavi, invece, privi di diritti civili e di riconoscimento giuridico, erano chiaramente incapaci di un matrimonio legale e non c'era connubium tra schiavo e cittadino; in tal caso il contubernium esisteva per concessione del proprietario di schiavi e non era protetto dalla legge e per questo sanzionabile.

Nonostante sia impossibile dire quale percentuale di schiavi romani abbiano vissuto in contubernium, dallo studio effettuato da Rawson si attesta da parte loro l’uso improprio di coniuges. Coloro a cui era precluso il matrimonio, spesso ne prendevano in prestito le consuetudini e gli ideali.

Deductio in domum mariti, cerimonie religiose o honor matrimonii non erano elementi giuridici necessari per l'esistenza del matrimonio. La ratifica del matrimonio prevedeva un trasferimento di beni dalla famiglia della donna al marito o al padre di questo e alcuni atti cerimoniali che lo rendevano pubblico; questi erano un vero e proprio rito di passaggio in relazione al cambiamento di stato, fisiologico e giuridico, quale assunzione dello status matronale. Il matrimonio sussisteva in ogni momento della vita; perciò, non esisteva la divisione di fieri e l'in facto esse, in quanto essi erano un tutt’uno.

Oltre all’istituzione del matrimonio, di cui andremo successivamente a declinarne le tipologie, è necessario appuntare che sebbene dagli anonimi compilatori dei Tituli ex corpore Ulpiani esso fosse considerato altro rispetto alla conventium in manum, Volterra ritiene che i Romani non avrebbero mai fatto riferimento a due tipi di matrimonio cum manu e sine manu ed avrebbero sempre concepito un solo tipo di matrimonio, affermando così la reciproca indipendenza nel diritto romano del potere coniugale della manus e del matrimonio.

Nel tempo si fanno strada considerazioni divergenti, che vedono matrimonio e conventio in manum come un unico istituto: matrimonium cum manu. Sono attestate tre forme di questa antica istituzione, in cui la donna entrando a far parte nella condizione di figlia legittima e adottando gli antenati e i legami familiari, è sottoposta alla patria potestas del marito o del suocero. Si tratta però di pratiche che ad oggi non sono ben chiare e presentano difficoltà interpretative, poiché le realtà, la mentalità ed anche gli stessi comportamenti erano differenti ed eterogenei. La conventio in manum si compiva attraverso tre forme:

  • la confarreatio
  • la coemptio
  • e l’usus.

La prima consisteva nel sacrificio a Giove Farreo di una focaccia di farro, il cereale particolarmente diffuso nel mondo latino; questo atto, svolto alla presenza di dieci testimoni, era accompagnato da parole solenni. La cerimonia celebrata dal Pontefice Massimo e dal Flamine Diale vedeva la donna coprirsi il capo con un velo dopo aver intrecciato e annodato i capelli intorno alla testa, tenuti fermi dall'hasta caelibaris (probabilmente uno spillone). La confarreatio era nel tempo in uso soltanto per i flamines maiores (sacerdoti ai quali competeva il culto, rispettivamente di Giove, Marte, Quirino) e per i reges sacrorum, che potevano ricoprire tali sacerdozi solo se fossero nati da genitori sposati fra i quali fosse stata compiuta la conventio in manum mediante la confarreatio.

La coempio, invece, compravendita della sposa tra il padre della donna e il marito, era formalizzata attraverso l'accoglienza della moglie da parte del marito nella casa. Si trattava infatti dell’acquisto della manus della donna mediante una mancipatio. Gaio parla di emit mulierem, cioè compra la donna.

Infine, l’ultima tipologia è l’usus: dopo la convivenza e la dichiarazione di entrambi dell'adfectio maritalis, ovvero l’intenzione di convivere come coniugi, il marito acquisiva la *manusé della donna.

A partire dal II sec. a.C. il matrimonio cum manu cade in disuso per lasciare spazio a quello sine manu. In quest’ultimo la donna e i suoi beni restavano all’interno della famiglia d’origine e dopo aver avuto il consenso dei rispettivi patres familias, marito e moglie andavano a coabitare.

Sebbene il patriarcato romano controllasse il matrimonio e fosse consuetudinario per gli uomini intrattenere rapporti extraconiugali, c’era la possibilità di poter vedere nascere relazioni oneste ed amorevoli basate sul rispetto e la co-operazione tra mariti e mogli. La più diretta e alta manifestazione esteriore di tale esistenza era l’honor matrimonii, tradotto come rispetto del matrimonio o rispetto coniugale; ciò si manifestava anche con l’ammirazione del marito nei confronti della coniuge.

Vi erano poi altri fini matrimoniali, come la costituzione di dote, le scritture relativa elemento economicamente importante per classificare socialmente e l’unione l’uso delle dichiarazioni giurate dinanzi ai censori che non dovettero oltrepassare l’età repubblicana, poiché con Domiziano scomparvero. Oltre a una serie di presupposti e norme, sussisteva lo scioglimento del matrimonio legato principalmente al divorzio, alla morte e alla schiavitù di uno dei coniugi. A ciò si aggiunge, a quanto detto dal giurista Paolo, il motivo di prigionia di guerra.

Nonostante nell’atto di separazione non si richiedeva nessuna formalità, esistevano una serie di formule, quali tuas res tibi habeto o tuas res tibi agito che erano verba comprobata, ovvero parole approvate dall’uso e quindi non necessariamente conformi al solo uso giuridico. Inoltre, il divorzio, imposto anche dal pater familias fino all’epoca di Antonino Pio, era ammesso a Roma in età classica, sia nel caso venisse meno il conubium per uno dei due coniugi, sia in relazione alla cessazione della volontà, anche di un solo coniuge, di convivere come marito e moglie.

La dissoluzione del matrimonium permetteva alle donne, a partire dal IV-III a.C. l’accessibilità alla capacità testamentaria. Attraverso il testamentum per aes et libram, le donne potevano fare una sorta di testamento, sebbene ci fossero una serie di concessioni talvolta ostacolate. A tal proposito, la Monaco afferma la loro possibilità di ereditare beni dal pater potestas o dal marito ma la successione era possibile solo se consanguinee.

Le donne ebbero perciò la possibilità di emanciparsi ed acquisire con il tempo maggiore autonomia anche se vengono dipinte, in campo matrimoniale, genericamente come figure minori e inferiori. Sono loro attribuiti da retori e letterati dal I a.C. al II d.C., una serie di aggettivi che evidenziano una scarsa capacità di giudizio, una carente avvedutezza, fragilità di senno, incostanza, inaffidabilità e mutevolezza d’animo. Ciò che ne traspare è l’ideale di fragilità fisica e psicologica della mulier, che in epoca tardo repubblicana e classica, era quello ancora fermo all’età arcaica, così come il sistema repressivo, che penalizzava il comportamento femminile riguardo al consumo del vino e all’adulterio.

Note

1 Cfr. Tituli ex corpore Ulpiani 5.2: Iustum matrimonium est, si inter eos, qui nuptias contrahunt, conubium sit, et tam masculus pubes quam femina potens sit, et utrique consentiant, si sui iuris sunt, aut etiam parentes eorum, si in potestate sunt. Si afferma la validità se il maschio è giunto alla pubertà, la femmina è nubile, quando entrambi acconsentono e se sono padroni di sé stessi; oppure i genitori danno il loro consenso, se sono sotto il loro controllo.
2 Cfr. Franciosi 1995, pp. 143-146: Il vincolo è di natura esogamica in quanto vige il divieto più assoluto di sposarsi all'interno del gruppo familiare di appartenenza che, sul piano istituzionale, è in ordine di tempo: la gens, la grande famiglia, la piccola famiglia. Negli ultimi due secoli della Repubblica, il limite massimo dei divieti matrimoniali è quello che si incontrerà nell'età del Principato: ovvero dal terzo grado di parentela. In età augustea le unioni tra cugini sono in vigore come mostra, tra l’altro, il matrimonio di Giulia, figlia di Augusto, con Marcello, figlio della sorella di Augusto, Ottavia; anche se, in quell’epoca, vigeva il divieto di matrimoni tra cugini (cfr. Plut., Marcell. 30).

Bibliografia

F. Cenerini, La donna romana. Modelli e realtà, Bologna 2002.
Fayer, La vita familiare dei romani antichi, Roma 2016.
G. Franciosi, Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato, Torino 1995.
P. Giunti, Consors vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica, Milano 2004.
L. Monaco, Hereditas e mulieres. Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica, Napoli 2000.
S. Treggiari, Contubernales in CIL 6, in Phoenix, 35, 1981, pp. 42-69.
R. Villers, Manus et Mariage, in Irish Jurist, Vol. 4, No. 1, Summer 1969, pp. 168- 179.
E. Volterra, La conception du mariage ď après les juristes romains, Padova 1940.
E. Volterra, Quelques observations sur le mariage des filii familias, in RIDA, I, 1948, pp. 213-242.
E. Volterra, Istituzioni di diritto romano, Roma 1961.